Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 593 del capo I del titolo XII del libro II del codice penale è aggiunto il seguente:

      «Art. 593-bis. - (Tortura). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge a una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di fare pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
      La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione personale; è raddoppiata se dal fatto deriva la morte.
      Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente».